Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. A rt. 2575 C.C.
Secondo la giurisdizione della Corte di Cassazione, il requisito fondamentale che un'opera d'arte deve avere per meritare tale riconoscimento e godere della protezione accordata dall'ordinamento giuridico in diritto d'autore (art. 2575 e successivi del Codice Civile. L n.633 del 22 aprile 1941, con successivi aggiornamenti ed integrazioni) è quello rappresentato dal suo carattere creativo ed originale (indipendentemente dal valore economico attribuibile alla stessa opera d'arte), nel senso che l'opera d'arte deve contenere un'idea (elaborazione di concetti, ma anche di volontà e sentimenti) che costituisca una creazione dello spirito umano che sia originale.
Il titolo originario dell' acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell' opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Art. 2576 C.C.
Tralasciando le questioni legali, andiamo adesso a toccare i fatti pratici che sono l'interesse principale dell'artista che intenda tutelare i propri diritti e le proprie opere da eventuali plagi o da dispute sull'originalità, o meno, della propria opera.
Lo scorso 4 ottobre 2014, mi sono recato al Teatro Parenti, a Milano, per assistere ad una conferenza di creativi e di agenzie pubblicitarie nell'ambito di IF (Italian Festival), un evento organizzato da Adci (Art Dirctor Club d'Italia) ed Asscom (Associazione Aziende di Comunicazione). Il tema trattato dagli avvocati Enzo Marrazzi e Marco Andreolini, di fronte ad un pubblico di circa una quarantina di persone, verteva proprio su come si tutela un contenuto a partire dal marchio che, per certi versi, è un argomento assimilabile a certe produzioni artistiche seriali e spesso viaggia quasi in parallelo con la regolamentazione del diritto d'autore vero e proprio.
Mentre il diritto d'autore all'atto pratico è quasi sempre legato ad una singola opera (cioè ad un testo scritto, la musica di una canzone, un quadro, una scultura, una fotografia, un film, e così via), il marchio, o il logo, ha di per sé accluso il passo successivo, ovvero la pubblicizzazione e la vendita di un determinato prodotto.
In entrambi i casi si tratta fondamentalmente di proteggere qualcosa prodotto dall'ingegno personale.
I due avvocati, relatori della conferenza si sono preoccupati soprattutto di consigliare alla loro attenta platea d'intraprendere sempre tutti i passi per proteggere i loro marchi e le loro creazioni.
Per far questo, il metodo più semplice ed economico è sempre quello conosciuto come: "Timbro postale per data certa". Sistema molto usato da creativi che non intendono per ragioni logiche e di economicità, investire somme significative per produrre brevetti e copyright presso gli appositi uffici previsti per rilasciare documentazioni specifiche.
Per noi artisti bohemien un po' squattrinati, l'ufficio postale renderà un servizio ineccepibile a poco costo, basta agire nel seguente modo: trasferiamo tramite stampa il nostro logo, testo, immagine su un foglio di carta (il solito A4 bianco va benissimo); su di esso, in uno spazio appositamente destinato a questo scopo, scriveremmo il seguente testo: chiedo l'apposizione su questo documento del timbro per data certa, in data ....(apporre data). In fede ... (segue la propria firma).
Recandosi presso un ufficio postale con il documento così compilato, l'incaricato di turno provvederà ad apporre il prezioso timbro del giorno su un francobollo che ha un valore compreso tra gli 80 centesimi e 1 euro.
Superfluo dire che la data certa da noi indicata ed il timbro postale devono coincidere obbligatoriamente.
In ogni caso, gli addetti ai servizi postali conoscono bene questa prassi e potranno rendersi utili nei Vostri confronti per compilare la documentazione nel modo più corretto.
Un'altra variante di questa procedura attendibile ed economica, nel caso si volessero tutelare oggetti più ingombranti, è quella d'inserire la nostra "opera d'ingegno" all'interno di un bustone o di un pacchetto, magari chiudere il tutto con della ceralacca o altri sigilli da noi autenticati con la nostra firma e spedire il tutto a noi stessi, magari anche tramite un corso speciale, caso in cui il francobollo viene annullato da timbro postale, dopo di che noi potremo lasciare l'ufficio postale con il nostro pacchetto in mano, senza nemmeno attendere l'arrivo del postino, o rischiare smarrimenti di ciò che ci appartiene.
Conclusioni personali
Con questi sistemi, ho protetto un sacco di miei fogli ed opere poiché, come ho potuto constatare di persona sulla mia pelle, il plagio è sempre dietro l'angolo.
In particolare, per me è stato importante tutelare alcuni dei miei loghi e cartelli come Amasi, e Odiasi mi ha permesso di bloccare, tramite lettera di diffida legale, un maldestro tentativo d'imitazione dei miei loghi.
I documenti da me prodotti nel modo che ho appena descritto, si sono rivelati una mossa fondamentale in quella questione che, mi auspico, potrà esservi raccontata nei dettagli da Tony Graffio in un futuro articolo su questo argomento.
Suggerisco inoltre a tutti, di avere le proprie opere fotografate e riportate su cataloghi, riviste, giornali e siti web, con data comprovata, in modo che anche con questi mezzi possano esserci prove e testimonianze che l'esistenza di un nostro lavoro sia antecedente il tentativo di riprodurlo fatto da qualche allegro imitatore.
Il valore legale di questi altri sistemi di datazione è pari a quello del timbro a data certa, se non addirittura superiore.
Chi invece si dovesse avvalere, per la protezione delle proprie opere, della Camera di Commercio e dei sui servigi, si rapporterà con somme di denaro tali che paiono sembrare più cifre necessarie ad inviare un astronauta su Marte che utili a sostenere i costi per la registrazione di un documento. Provare per credere. Carlo Cecaro
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